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  • STALKING - telefonate e messaggi molesti comportano la responsabilità ex art.612 bis cp quando la vittima è costretta a subire le problematiche esistenziali a causa del persecutore.
Dicembre, 15, 2017

In tema di responsabilità penale per atti persecutori, con la sentenza 89/17 depositata il 30.05.2017 (appellata dall'imputato), il Tribunale di Pescara nella persona del GUP dott. Colantonio in sede di rito abbreviato richiesto dall'imputato all'udienza preliminare, in accoglimento delle richieste della P.O. costituita parte civile, ha ritenuto sussistente la rimproverabilità penale in capo al soggetto che abbia costretto la propria ex ad un peggioramento della qualità della propria vita tempestandola di messaggi e telefonate dal contenuto ingiurioso minaccioso e molesto. In particolare il Giudice ha ritenuto "I ripetuti messaggi e le ripetute telefonate, aventi contenuto molesto, con offese e minacce verbali, hanno certamente influito negativamente sulle scelte di vita della [omissis]. che si vedeva costretta, inopportunamente, ad affrontare le problematiche esistenziali create dall'imputato".

Ha poi precisato il Tribunale che "anche nel nuovo rito processuale, le persone offese o danneggiate dal reato assumono, quando invochino in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del loro diritto al risarcimento o alle restituzioni, la qualità di testimoni con modalità e contenuti che non si differenziano dal ruolo delle deposizioni rese da persone estranee agli interessi coinvolti nel processo penale."

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